Saldo dovuto al rogito – NovitĂ
Il notaio tratterrĂ il saldo dovuto al rogito fino alla trascrizione dell’atto.
Basta sorprese, basta ipoteche nascoste, basta allo spauracchio della “doppia vendita”. Grazie al ddl Concorrenza ai commi 63 e seguenti dell’articolo 1, ha predisposto una norma a tutela dell’acquirente. Infatti, da oggi chi acquista casa potrà versare l’importo direttamente al notaio, che conserverà la somma e la girerà al venditore solo dopo la trascrizione del rogito, vale a dire quando il passaggio di proprietà sarà diventato definitivo.
Il ddl Concorrenza prevede infatti uno specifico conto deposito presso i notai proprio a garanzia delle compravendita.
Per evitare che i soliti furbetti, nel tempo che intercorre tra la firma e la trascrizione, possano vendere ad un altro acquirente l’immobile di fatto indisponibile.
Solo una volta trascritto l’atto infatti, il compratore può dirsi in tutto e per tutto proprietario dell’immobile.
Può anche capitare che eventuali creditori possano iscrivere ipoteche o avviare pignoramenti.
Le ispezioni ipotecarie, infatti, vengono effettuate dal notaio solo in precedenza della data del rogito, per verificare che l’immobile sia, appunto, libero da “gravami pregiudizievoli” e quindi commercializzabile.
Dopo il rogito, perciò, l’acquirente è ancora a rischio di sgradite sorprese, anche se solo per pochi giorni.
Una parte può richiedere il deposito del prezzo al notaio anche in sede di compromesso. Se facesse il preliminare trascritto dal notaio, nulla gli vieterebbe di anticipare questo effetto. La fattispecie tipica prevede tuttavia il rogito.
Le modalitĂ operative possono essere due ovvero assegno circolare intestato al notaio oppure bonifico bancario sul conto del notaio.
Il notaio trattiene questa somma su un proprio conto dedicato. E’ un conto impignorabile da parte dei creditori del notaio, e atutela delle parti il ddl espressamente lo tiene fuori dalla comunione dei beni e da eventuali successioni, questi denari sono lì in modo transitorio e sono destinati ad arrivare al venditore. E’ un conto del notaio, ma è al di fuori del suo patrimonio.
A questo punto il notaio procede alla registrazione e alla trascrizione dell’atto.
Avvenuta la trascrizione dell’atto, quindi quando si ha la certezza che l’atto notarile ha prodotto i suoi effetti anche nei confronti dei terzi e procede a trasferire le somme al venditore stesso.
Importante: la legge non rende obbligatorio il versamento dell’importo della compravendita al notaio; deve essere infatti l’acquirente a richiederlo espressamente. A fronte della richiesta il venditore non si può opporre.



